Scritto il 24/02/2017
Edificio connesso


In sintesi:

  • Obbligo di installare l’impianto Multiservizio su tutti gli edifici di nuova costruzione a partire dal 1° luglio 2015
  • I Notai confermano che: “l’immobile privo di Impianto Multiservizio non può essere oggetto di compravendita”
  • Grazie all’equo compenso, l’impianto Multiservizio diventa per il condominio un profitto e non più solo un costo

 


Tutti gli edifici di nuova costruzione
per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica, con terminazione fissa o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultra-larga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.

Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”.

Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.

 

CasaArt. 8. Infrastrutturazione fisica interna all’edificio ed accesso

1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo. Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l’obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all’infrastruttura fisica interna all’edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

4. In assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.

5. Se non viene raggiunto un accordo sull’accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all’organismo nazionale di cui all’articolo 9.

6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell’infrastruttura fisica interna all’edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.
 

Terminale di testa

Terminale di testa

È un box ottico che ha la funzione di raccogliere i segnali dei servizi che provengono dal tetto come il segnale antenna digitaleterrestre, satellitare e/o la connettività di operatori wireless.
La configurazione minima indicata dalla Guida 306-22 prevede l’installazione di un box in grado di contenere almeno 8 fibre terminate con connettori SC/APC, alle quali collegare i segnali provenienti dai vari servizi.

 

 

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